Piani di Risanamento e Concordati Preventivi

La legge fallimentare, e nello specifico gli articoli 67 e 161 comma 3, prevedono (uno nell’ambito fallimentare e l’altro nell’ambito del concordato preventivo) la possibilità, per l’imprenditore, di presentare un piano di risanamento con l’obiettivo di salvare l’azienda. Tali strumenti consentono, ferme restando determinate condizioni, di:

  • Inibire la presentazione di azioni revocatorie (in caso di fallimento).
  • Rendere possibile l’accesso alla procedura concordataria (in caso di concordato preventivo).

Articolo 67

L’articolo 67 si prefigge come obiettivo la conferma che le operazioni già poste in essere o quelle programmate abbiano come fine il risanamento della posizione debitoria aziendale, con il conseguente riequilibrio della sua posizione finanziaria.

Articolo 161

L’articolo 161 prevede la presentazione di una domanda di concordato. La relazione di attestazione deve accertare:

  • La veridicità dei dati aziendali.
  • La fattibilità del piano di risanamento.

Il piano sarà redatto dall’organo amministrativo, ma la sua fattibilità dovrà essere attestata da un professionista avente determinati requisiti.