Contenzioso Tributario

Il contenzioso tributario si avvia presentando, alla Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente, un ricorso contro uno dei seguenti atti:

Atti Impugnabili

  • L’avviso di accertamento del tributo
  • L’avviso di liquidazione del tributo
  • L’avviso di mora
  • Il provvedimento sanzionatorio
  • La cartella di pagamento
  • L’iscrizione di ipoteca
  • Il fermo amministrativo
  • Gli atti catastali
  • Il diniego o la revoca di agevolazioni tributarie
  • Il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi
  • Il rigetto di definizione agevolata di rapporti tributari
  • Ogni altro atto di natura tributaria previsto dalla legge

Presentazione del Ricorso

Il ricorso, ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 546/1992, deve obbligatoriamente essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato.

La normativa prevede che, per tutti quegli atti il cui valore sia inferiore a €20.000, debba essere esperita preventivamente la procedura di reclamo/mediazione. In caso di omissione, il ricorso risulterebbe improcedibile.

Gradi di Giudizio

Il provvedimento emesso dalla Commissione Tributaria Provinciale (che chiude il processo di primo grado) può essere impugnato se una delle parti non è soddisfatta dall’esito.

Entro 60 giorni dalla notifica della sentenza, ovvero entro sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza della CTP, è possibile promuovere il giudizio di appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale (CTR), che delibera in secondo grado.

Avverso la sentenza della CTR può essere proposto, se ne sussistono i motivi, un ricorso per Cassazione.