Il contenzioso tributario si avvia presentando, alla Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente, un ricorso contro uno dei seguenti atti:
Il ricorso, ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 546/1992, deve obbligatoriamente essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato.
La normativa prevede che, per tutti quegli atti il cui valore sia inferiore a €20.000, debba essere esperita preventivamente la procedura di reclamo/mediazione. In caso di omissione, il ricorso risulterebbe improcedibile.
Il provvedimento emesso dalla Commissione Tributaria Provinciale (che chiude il processo di primo grado) può essere impugnato se una delle parti non è soddisfatta dall’esito.
Entro 60 giorni dalla notifica della sentenza, ovvero entro sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza della CTP, è possibile promuovere il giudizio di appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale (CTR), che delibera in secondo grado.
Avverso la sentenza della CTR può essere proposto, se ne sussistono i motivi, un ricorso per Cassazione.