Cessione di Quote SRL e SRLS

L’art. 36, comma 1-bis, del D.L.112/2008, convertito con Legge n.133 del 06.08.2008, stabilisce che:

L’atto di trasferimento di cui al secondo comma dell’art.2470 c.c. può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell’art.31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n.340. […] Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma.

Dal 6 agosto 2018 la cessione delle quote di una SRL o di una SRLS può avvenire anche affidandosi a un commercialista abilitato, non più soltanto attraverso atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio.

L’atto avviene attraverso la compilazione di un documento informatico, firmato digitalmente e, una volta completo, depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese in cui ha sede la società, entro 30 giorni, da parte di un Dottore Commercialista iscritto all’albo.

La conditio sine qua non per poter beneficiare di questa modalità è l’apposizione della firma digitale sul documento informatico.

Se non si è in possesso di una smart card, il nostro studio può provvedere direttamente all’emissione, facilitando l’intero processo.