L’autotutela indica il potere della Pubblica Amministrazione di modificare o annullare provvedimenti precedentemente emessi, permettendo così alla stessa Amministrazione di autodifendersi dai propri errori, in modo da assolvere correttamente i propri compiti istituzionali.
L’autotutela può essere effettuata in qualsiasi momento, senza limiti temporali, anche durante un giudizio o in caso di mancata impugnazione.
Tuttavia, non può essere effettuata per motivi per i quali vi sia stata una sentenza favorevole all’Agenzia passata in giudicato.